Rifiuto

L’aspetto più interessante del decreto è il richiamo alle attività umane e ai cicli naturali come produttori di rifiuti (richiamando l’art. 2 del D.P.R n. 915/82).
Pertanto, in base all’art. 6 del D.L. 22/97, la nozione di rifiuto si combina di due elementi: l’appartenenza obiettiva di una certa sostanza ad una categoria individuate nell’Allegato A del decreto e la condotta del detentore della res, che di essa si disfi, o abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi.
Infine, a seconda delle caratteristiche di pericolosità, i rifiuti sono distinti in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (art. 184, D.lgs. 152/06).
Sono rifiuti urbani i rifiuti domestici, i rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni. (art. 184, comma 2, D.lgs. 152/06 e s.m.i.).
Sono, invece, rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali, i rifiuti da attività commerciali e di servizio, i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque ed, infine, i rifiuti derivanti da attività sanitarie. (art. 184, comma 3, D.lgs. 152/06 e s.m.i.).
La normativa, inoltre, distingue i rifiuti a seconda delle categorie di pericolo e/o del limite di concentrazione delle sostanze pericolose in esso contenute. In particolare, l'elenco dei rifiuti pericolosi è specificato nell'allegato D alla Parte quarta del D.lgs. 152/06 e tiene conto dell'origine, della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. (art. 184, comma 4 e 5, D.lgs. 152/06 e s.m.i.).
Fermo restando il presupposto di voler o dover disfarsi di una determinata sostanza od oggetto, l'inclusione dello stesso nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Con decreto del Ministero dell'ambiente potranno essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

mercoledì 14 dicembre 2011

AEE & RAEE

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e rifiuti delle stesse (RAEE) 

Per AEE si intendono le apparecchiature elettriche ed elettroniche, disciplinate dal D.lgs. 151/2005, cioè di tutte quelle apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle 10 categorie sottoindicate e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua, purchè non siano parti di tipi di apparecchiature non disciplinate dal decreto in esame.


( La guida della Commissione europea “Frequently asked questions on Directive 2002/95/EC ….. and Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)” ha precisato che con il termine “dipendono” si intende che l’apparecchio ha necessità di elettricità per assolvere la propria funzione primaria)

Le AEE che rientrano nel campo di applicazione di questo decreto sono le seguenti (allegato 1A del D.lgs. 151/2005):

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici


Sono parimenti escluse dalla disciplina in esame le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico purchè destinati a fini specificamente militari e tutte quelle apparecchiature che non ricadono sulle 10 sopra elencate.

I RAEE possono inoltre essere di 2 tipi, a seconda dell'origine: RAEE domestici, generati dai nuclei famigliari e i RAEE professionali, prodotti dalle aziende e dalle attività amministrative ed economiche.

Ogni anno in Italia si producono almeno 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici (RAEE).

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